a) deduzione forfettaria consistente in una riduzione pari a 5.000 euro su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta; l’importo è raddoppiato nelle regioni meridionali, compresi Abruzzo e Molise, ma in tal caso non può superarsi il limite della regola comunitaria degli aiuti di Stato (de minimis); implementazioni della misura sono poi previste in caso di occupazione di lavoratrici che rientrino nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al Regolamento CE n. 2204 del 2002 in materia di Aiuti di Stato in favore dell’occupazione;
b) deduzione dalla base imponibile dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro, sempre relativamente ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
Le misure entrano in vigore in due tempi: da febbraio a giugno 2007 nella misura del 50 % e per l’intero da luglio 2007.
Sono ammesse in deduzione inoltre le spese relative agli apprendisti, ai disabili e agli assunti con contratto di formazione e lavoro.
L’intervento riduce il costo del lavoro, ma persegue anche l’obiettivo di incentivare il ricorso a forme stabili di occupazione e si coniuga con la rimodulazione delle aliquote fiscali sui redditi.
2) Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro per favorirne la trasformazione da co.co.co., co.co.pro. in lavoro subordinato (COMMA 1202).
La misura è destinata ad operare, a seguito di accordi aziendali ovvero territoriali tra datore di lavoro (committente) e organizzazioni sindacali stipulabili fino al 30 aprile 2007.
La norma è finalizzata ad introdurre un percorso consensuale di stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in tutti i settori di attività nel lavoro privato.
Ove sia prevista l’assunzione del lavoratore, già utilizzato con co.co.pro., con contratto di lavoro subordinato, il datore di lavoro verserà una somma a titolo di contributo straordinario integrativo alla gestione speciale presso l’INPS, cui corrisponderà, a carico della finanza pubblica, un contributo nella misura massima utile a raggiungere l’aliquota contributiva prevista per il lavoro subordinato.
La misura favorisce dunque i giovani già impegnati in rapporti di co.co.pro., migliorandone sensibilmente l’accumulo contributivo per il periodo di tale attività, che consentirà loro un miglior trattamento pensionistico, e naturalmente contribuisce a contrastare la permanenza in una situazione di precarietà, agendo sulle convenienze offerte dall’ordinamento in sinergia con le altre misure varate in materia di occupazione stabile (cuneo fiscale per il lavoro a tempo indeterminato).
3) Stabilizzazione del personale pubblico non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, o che consegua tale requisito sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, purché assunto mediante procedura di natura concorsuale (COMMA 519).
Alla stabilizzazione è destinata una quota pari al 20% di quanto stanziato per il 2007 nel Fondo di cui all’art. 1, comma 96, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Alla eventuale stabilizzazione di personale che, pur presentando gli altri requisiti richiesti, sia stato assunto a tempo determinato con procedure diverse, si provvede previo espletamento di prove selettive.
Nei limiti di tale disciplina, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio.
4) Attribuzione alle regioni e agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, fermo restando l’obbligo del rispetto dei vincoli del patto di stabilità, di procedere alla stabilizzazione, nei limiti dei posti vacanti in organico, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge:
- del personale non dirigenziale a tempo determinato che abbia i medesimi requisiti previsti dal comma 519 (cfr. punto precedente);
- dei soggetti occupati in attività socialmente utili (COMMA 558).
5) Autorizzazione per le pubbliche amministrazioni, a decorrere dell’entrata in vigore del provvedimento (1° gennaio 2007), all’attuazione delle procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro (CFL) in essere alla data del 30 settembre 2006, nel limite dei posti disponibili nei ruoli organici delle singole amministrazioni. Nell’attesa dell’espletamento delle procedure di conversione dei CFL, i medesimi contratti sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 (COMMA 528).
6) Per il trienno 2007-2009 le pubbliche amministrazioni che procedono all’assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti previsti dalla legge, nel bandire le prove selettive riservano una quota del 60 per cento ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la durata complessiva di almeno un anno (COMMA 529).
7) Istituzione di un "Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici", al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Tale fondo è finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l’assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato (comma 417).
E’ disposto un divieto, per le Amministrazioni destinatarie delle risorse del fondo, di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi all’attribuzione delle stesse.
Per il finanziamento del fondo per la stabilizzazione si autorizza la spesa di 5 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2007, prevedendo altresì possa essere anche alimentato da una somma pari al risparmio di interessi derivanti dalla riduzione del debito pubblico ottenuto tramite specifiche operazioni.
8) Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, e del Parco nazionale della Maiella, l’erogazione a favore dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga nonché dell’ente Parco nazionale della Maiella di una somma, pari a 2 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2007, allo scopo di stabilizzare il personale fuori ruolo operante presso tali enti (COMMA 940) .
9) Misure volte a promuovere l’emersione spontanea attraverso percorsi concordati con le organizzazioni sindacali di regolarizzazione del lavoro nero, che garantiscano regolare occupazione ai lavoratori interessati (COMMA 699).
Il datore di lavoro che intendono procedere alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari devono presentare apposita richiesta all’INPS entro il 30 settembre 2007. La richiesta deve essere preceduta da apposito accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Il datore di lavoro, con riferimento all’adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi, è tenuto a versare i due terzi di quanto dovuto per il periodo di regolarizzazione alle diverse gestioni assicurative per i lavoratori regolarizzati, con le seguenti modalità:
- versamento al momento dell’istanza del 20 per cento della somma totale dovuta;
- per la somma rimanente pagamento in sessanta rate mensili di uguale importo senza interessi di dilazione.
10) Patto di solidarietà tra generazioni. E’ prevista su base volontaria la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni e la correlativa assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale per un orario pari a quello ridotto di giovani inoccupati o disoccupati (COMMA 1160).
11) Rifinanziamento (27.000.000 euro per l’anno 2007 e di euro 51.645.690 per l’anno 2008) delle attività previste per l’implementazione dei servizi per l’impiego che, nel consentire la prosecuzione degli interventi in materia, assicuri anche stabilità d’impiego ai lavoratori ivi occupati (COMMA 1165).
12) Stanziamento di 35 milioni di euro per prorogare le convenzioni stipulate con gli enti locali per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l’attuazione di politiche attive del lavoro (COMMA 1166).
13) Possibilità per i comuni con meno di 5000 abitanti che hanno vuoti in organico di procedere ad assunzione di soggetti collocati in attività socialmente utili (COMMA 1156, lettera f)).
14) Interventi in materia di LSU che consentono di assegnare ai comuni con meno di 50.000 abitanti, a seguito di stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, risorse finanziarie nel limite complessivo di 1 milione di euro per l’esercizio 2007, previa individuazione dei criteri di assegnazione, per lo svolgimento di attività socialmente utili e per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti che le svolgono (COMMA 1156, lettera e).
15) Proroga fino al 31 dicembre 2007 della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità, ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all'eventuale rioccupazione (con esclusione quindi dell’indennità di mobilità), per i lavoratori delle piccole imprese - di quelle aventi, cioè, meno di 15 dipendenti - licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
B) Misure per contrastare il lavoro nero e migliorare il livello di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
1) Introduzione dei c.d. indici di congruità, cioè di indici che rapportano la qualità dei servizi e beni prodotti con la quantità delle ore necessarie per produrli e il cui mancato rispetto può costituire elemento sintomatico di lavoro non dichiarato ovvero nero e dunque di controllo (COMMI 1173-1174).
2) Introduzione di meccanismi per garantire il rispetto degli obblighi contributivi da parte dei datori di lavoro. A tal fine, a partire dal 1° luglio 2007, si estende a tutti i settori di attività quanto già previsto in agricoltura e nell’edilizia con riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC): possono usufruire dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e previdenza sociale solamente i datori di lavoro in possesso del DURC (COMMI 1175-1176).
3) Incremento dell’importo delle sanzioni amministrative in materia di lavoro, di legislazione sociale e di documentazione obbligatoria previste da norme entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999.
L’importo è quintuplicato sia per tener conto del lasso temporale, sia per rendere più incisiva la sanzione. Le conseguenti maggiori entrate, derivanti dall’adeguamento delle sanzioni, vanno ad incrementare la dotazione del Fondo per l’occupazione (COMMI 1177-1179).
4) Configurazione, quale appropriazione indebita, dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali nel settore agricolo operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (COMMA 1172).
5) Estensione a tutti i settori di attività, incluso il settore agricolo, dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Pertanto i datori di lavoro pubblici e privati, nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro, sono tenuti a darne comunicazione, anche in via telematica, al servizio per l’impiego competente entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del relativo rapporto, mediante documentazione avente data certa. Ciò al fine di contrastare pratiche elusive da parte delle imprese e quindi evitare il fenomeno della c.d. denuncia di instaurazione del rapporto (solo) nel giorno in cui il lavoratore abbia riportato un infortunio (COMMI 1180-1185).
6) Finanziamento di progetti di ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di attività promozionali finalizzate alla prevenzione e alla diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico (COMMA 1186).
7) Destinazione di una quota del Fondo per l’occupazione per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e l’informazione dei lavoratori in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione e tutela della salute e sicurezza (COMMA 1156, lett. g)).
8) Meccanismi di rafforzamento della capacità ispettiva attraverso:
- il potenziamento dell’organico del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro con un incremento di 60 unità (COMMA 571) nel cui contingente complessivamente autorizzato deve essere previsto almeno il 50% di unità già in possesso di esperienza e capacità operativa nella materia giuslavoristica (COMMA 573);
- l’ulteriore incremento, fino a 300 unità, di ispettori del lavoro (COMMI 544-545). Tale incremento è necessario per il rafforzamento dell’attività ispettiva, con particolare riferimento al contrasto del lavoro nero nonchè alla prevenzione degli incidenti sul lavoro e del fenomeno delle morti bianche.
9) Reclutamenti straordinari nel Corpo della guardia di finanza, per esigenze connesse al contrasto dell’economia sommersa e alla garanzia della piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria (COMMA 516).
Tali misure, essendo volte a contrastare l’economia sommersa, possono concorrere indirettamente a contrastare anche il fenomeno del lavoro sommerso.
10) Costituzione di una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorra allo sviluppo di piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare, nonché alla valorizzazione dei CLES; costituzione di un apposito fondo per l’emersione del lavoro irregolare (FELI) per il finanziamento, d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino processi di emersione (COMMA 1156, lett. a)).
11) Misure inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro e all’effettività dell’erogazione delle retribuzioni e dei contributi previdenziali in materia di appalti (COMMI 910-911).
In particolare tali misure:
- rafforzano la responsabilità solidale dell’imprenditore committente per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall’INAIL;
- prevedono la responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro in ordine all’effettivo pagamento delle retribuzioni e del versamento dei contributi previdenziali non solamente rispetto all’appaltatore, ma anche rispetto a ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori.
12) Riconoscimento prioritario della riduzione dei premi assicurativi INAIL per il settore dell’artigianato, prevista dal comma 782, alle imprese in regola con gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, che abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione e che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data di richiesta del beneficio (COMMA 781).
C) Interventi in materia di ammortizzatori sociali
1) E’ prevista per l’anno 2007, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, la concessione di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti (COMMA 1156, lett. c)).
2) Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti criteri e modalità al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 (COMMA 1156 lett. d)).
3) Interventi in materia dei c.d. ammortizzatori sociali in deroga.
La norma proroga fino al 31 dicembre 2007 la possibilità di intervenire in via amministrativa in situazioni particolari, in cui la vigente normativa non consente alcun intervento. La concessione degli ammortizzatori sociali in deroga è subordinata alla predisposizione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti in specifici accordi in sede governativa. La norma, nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione, consentirà nuovi interventi e la prosecuzione degli interventi iniziati negli anni precedenti e non completati (COMMA 1190).
4) Destinazione di 12 milioni di euro, nell’ambito complessivo di spesa di cui al comma 1190, a valere sul Fondo per l’occupazione, per la concessione di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo (COMMA 1191).
5) Stabilizzazione nell’ordinamento del livello attuale dell’indennità di disoccupazione previsto dal decreto legge n. 35 del 2005 solo per il 2006 (COMMA 1167). La norma è volta a introdurre "a regime" gli incrementi della durata e della misura dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali che invece il citato decreto legge n. 35/2005 aveva previsto per un periodo limitato, in relazione trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006.
6) Misure a sostegno dei livelli occupazionali in caso di crisi economica dell’impresa di rilevanti dimensioni. E’ prevista l’istituzione, d’intesa con il Ministero per lo sviluppo economico, di un’apposita struttura al fine di contrastare il declino dell’apparato produttivo e salvaguardare e consolidare le attività ed i livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni che versano in crisi economico finanziaria. La struttura si potrà avvalere, per le attività ricognitive e di monitoraggio, delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (COMMA 852).
7) Mobilità lunga nel limite massimo di 6.000 unità da attivare entro l’anno 2007, anche al fine di evitare il ricorso alla CIGS, per imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 28 febbraio 2007. Le imprese o i gruppi di imprese che intendono avvalersi della disposizione in esame devono presentare apposita domanda al Ministero del lavoro entro il 31 marzo 2007 (COMMA 1189).
8) Sgravi contributivi e altri benefici economici per assunzioni di lavoratori in esubero in caso di cessione d’impresa nel corso di procedure concorsuali. In particolare, in via sperimentale per l’anno 2007 ed in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, si prevede l’attribuzione a favore dei datori di lavoro cessionari delle imprese interessate da processi di cessione nell’ambito di procedure concorsuali, in riferimento all’assunzione di lavoratori in esubero dipendenti dalle predette imprese beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, di sgravi contributivi e altri benefici economici (COMMI 1157-1158).
D) Interventi in materia previdenziale e di miglioramento delle tutele per i lavoratori "non standard".
1) Istituzione presso la Tesoreria dello Stato del Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto gestito dall’INPS in cui le imprese con almeno 50 dipendenti dovranno versare dal 1° gennaio 2007 la quota di TFR maturando non destinato a previdenza complementare. Le risorse del Fondo saranno utilizzate, oltre che in funzione della stabilizzazione dei conti pubblici, per interventi di sviluppo economico e di finanziamento di infrastrutture (COMMI 755-762).
Sono inoltre stabilite compensazioni, da garantire alle imprese per il versamento di quote di TFR, che consistono tra l’altro nell’esonero parziale del pagamento dei contributi sociali, a cominciare da quelli per assegni familiari, maternità e disoccupazione, a decorrere dall’anno 2008 (COMMI 764 e 766).
2) Anticipazione al 1° gennaio 2007, rispetto alla data del 1° gennaio 2008 prevista dal decreto legislativo n. 252/2005, dell’avvio della riforma della previdenza complementare che prevede tra l’altro il conferimento alle forme di previdenza complementare del TFR maturando anche attraverso l’istituto del silenzio-assenso (COMMA 749).
3) Per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS (c.d. parasubordinati), incremento dell’aliquota contributiva per migliorare il trattamento pensionistico, fissandola nella misura del 23 % per coloro che non siano iscritti ad altre forme di previdenza o non siano pensionati e nella misura del 16 % per gli altri soggetti iscritti alla medesima gestione (COMMA 770). L’incremento contributivo non può determinare in ogni caso una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore a progetto superiore ad un terzo della percentuale di aumento dell’aliquota. Si stabilisce, inoltre, che i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla qualità e quantità del lavoro ed in ogni caso devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento (COMMA 772).
4) Per i lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è prevista la corresponsione di una indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare. A detti lavoratori, che abbiano titolo all’indennità di maternità (anche nei casi di adozione o di ingresso in famiglia), è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, pari al 30 % del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità (COMMA 788).
5) Incremento delle aliquote contributive delle gestioni pensionistiche degli artigiani e commercianti (INPS), stabilite nella misura del 19,5 % per il 2007 e del 20 % dal 2008 (COMMA 768).
6) Incremento di 0,3 punti percentuali dell’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, per la quota a carico del lavoratore. L’aliquota contributiva totale (comprendente sia la quota a carico del datore di lavoro sia quella a carico del lavoratore) viene pertanto portata dal 32,7% al 33% (COMMA 769).
7) Incremento al 10% della contribuzione ai fini previdenziali dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti; per le imprese con meno di 10 dipendenti la suddetta aliquota del 10% per gli apprendisti è ridotta di 8,5 punti percentuali nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali nel secondo anno di contratto. Estensione ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato delle disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati (COMMA 773).
8) Riduzione per il settore dell’artigianato dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel limite complessivo di un importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2007 (COMMA 779) e nel limite di 300 milioni di euro per il 2008 a valere sull’incremento del complessivo gettito contributivo INAIL, ove superiore al tasso di variazione nominale del PIL per l’anno 2007 (COMMA 780).
Tale riduzione dei premi è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (COMMA 781).
9) Possibilità di utilizzazione delle risorse di cui all’art. 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinate a far fronte all’obbligo delle pubbliche amministrazioni (quali datori di lavoro pubblici) di finanziare la previdenza complementare dei dipendenti pubblici, limitatamente allo stanziamento relativo al 2007, per finanziarie le spese di avvio dei fondi pensione dei dipendenti pubblici (COMMA 767).
10) Aumento della retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cooperative che esplicano l’attività nell’area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché altre cooperative, operanti in determinati settori e ambiti territoriali (comma 787).
11) Estensione della facoltà di riscatto ai fini pensionistici dei periodi di congedo per motivi di famiglia anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996 (COMMA 789).
12) Nuove più favorevoli disposizioni relative alle provvidenze e in particolare ai benefici pensionistici per le vittime del terrorismo e loro congiunti (COMMI 792, 794 e 795).
13) Istituzione del Fondo di sostegno per le famiglie vittime di gravi infortuni sul lavoro, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria (COMMA 1187).
14) Modifiche alla disciplina in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, riguardanti aspetti come la speciale gestione dell’INAIL, le conseguenze dirette di silicosi o asbestosi, la rendita per inabilità permanente per infortunio in agricoltura, l’assicurazione infortuni e malattie professionali nell’industria e in agricoltura, lo speciale assegno continuativo per coniuge e figli superstiti del titolare della rendita per inabilità permanente e l’assegno di incollocabilità (COMMA 782).
15) Rideterminazione degli importi dell’assegno per il nucleo familiare e dei relativi limiti di reddito. La rivalutazione degli assegni è effettuata con una particolare attenzione per i nuclei familiari con figli, soprattutto per quelli con figli minori o soggetti inabili (COMMA 11).
16) Esenzione dall’obbligo dell’iscrizione all’ENPALS, nel caso di esibizioni saltuarie in spettacoli, per i giovani fino a diciotto anni, gli studenti, i pensionati e coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria (comma 188).
Cliccando qui sotto potete scaricare il documento conclusivo dell'Assemblea nazionale di CGIL-CISL-UIL in materia di sicurezza sui posti di lavoro tenutasi a Roma al teatro Brancaccio il 12 gennaio scorso.
Vi ricordiamo che il compagno Sen. Dino Tibaldi è stato di recente nominato Vice-Presidente della Commissione del Senato "Inchiesta infortuni e morti bianche" e che quindi sulla questione della sicurezza nei posti di lavoro il Partito è fortemente impegnato
http://www.cgil.it/org/20070112AssembleaSicurezza.htm











