Ufficio Elettorale

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ELEZIONI REGIONALI 2010

Collegamento al sito dell'Ufficio Elettorale della FEDERAZIONE DELLA SINISTRA

LE NORME CHE REGOLANO LE ELEZIONI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

La legge elettorale per il rinnovo dei consigli regionali, in base all'art. 122 della Costituzione, è di competenza del consiglio regionale stesso pur nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, così come ulteriori casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, in aggiunta a quelli già previsti dalla legge n. 154 del 1981. La legge costituzionale che ha modificato l'art. 122 della Costituzione (legge costituzionale n.3 del 2001), stabilisce anche che, fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali, l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del consiglio regionale si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria attualmente vigenti. L'art. 123 della Costituzione stabilisce inoltre che lo statuto di ciascuna regione determina la forma di governo. La legge elettorale sarà conseguente alla forma di governo che ogni regione adotta.

I principi fondamentali cui i Consigli regionali devono attenersi, nel loro legiferare in materia di legge elettorale regionale, sono contenuti nella Legge n. 165 del 2004. Attualmente è in discussione alla Camera dei Deputati un disegno di legge (Atto Camera 2669) che si propone la modifica di questi principi e che vorrebbe introdurre una soglia di sbarramento che impedisca alle liste che non raggiungono il 4% dei voti validi, la partecipazione all'assegnazione dei seggi. Il tentativo, oltre a rappresentare una evidente invasione delle competenze riservate dalla Costituzione alla legislazione regionale - visto che la normativa che si vuole introdurre più che porre principi, entra nel dettaglio - è un ulteriore tentativo di ridurre gli spazi della rappresentanza politica e di mutilare la democrazia, stabilendo a priori che un consistente numero di elettori non avrà diritto ad essere rappresentato. Analoga soglia si vorrebbe introdurre anche per le elezioni provinciali e comunali. Contro questa ulteriore violazione del principio dell'uguaglianza del voto siamo mobilitati in ogni ambito, nelle istituzioni e nella società.

Delle 13 Regioni che andranno al voto nel 2010, non tutte si sono dotate di una loro legge elettorale e alcune non hanno ancora adeguato i loro Statuti. Per quanto riguarda le Regioni che non hanno approvato il nuovo Statuto - cioè Basilicata e Veneto - il numero dei consiglieri che compongono il Consiglio regionale è rispettivamente di 30 e di 60 consiglieri, come previsto dall'art. 2 della legge n. 108 del 1968. Per le 13 Regioni il numero dei componenti il Consiglio regionale è indicato nella seguente tabella:

REGIONE n. consiglieri previsto da Statuto
BASILICATA (30 consiglieri - art. 2 legge 108/1968)  
CALABRIA 50
CAMPANIA 61
EMILIA ROMAGNA 67
LAZIO 71
LIGURIA 51
LOMBARDIA 80
MARCHE 43
PIEMONTE 60
PUGLIA 70
TOSCANA 55
UMBRIA 31
VENETO (60 consiglieri - art. 2 legge 108/1968)  

Per quanto riguarda invece l'approvazione da parte dei Consigli regionali di una propria legge elettorale, la situazione è la seguente: hanno approvato una nuova legge la Calabria, la Campania, il Lazio, le Marche, la Puglia, la Toscana. L'Umbria sta discutendo una proposta di legge elettorale e il Lazio sta modificando la propria legge già vigente. Sulla legge elettorale Campana pende un giudizio di legittimità costituzionale la cui discussione è fissata per il 15 dicembre prossimo. Il Piemonte ha approvato una legge regionale che modifica esclusivamente il procedimento di presentazione delle liste. Le restanti Regioni voteranno applicando la legge elettorale ancora vigente per le regioni a statuto ordinario.

TUTTI I RIFERIMENTI NORMATIVI

Norme applicabili per l'elezione dei Consigli regionali della BASILICATA, dell'EMILIA ROMAGNA, della LIGURIA, della LOMBARDIA, del PIEMONTE (salvo che per le norme che regolano la presentazione delle liste), del VENETO:
- Legge n. 108 del 1968 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale);
- Legge n. 43 del 1995 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario);
- Art. 5 (disposizioni transitorie) della Legge costituzionale n. 1 del 1999 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni);
- la già citata Legge n. 165 del 2004 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione);

LEGGI ELETTORALI REGIONALI

CALABRIA
Legge regionale n. 1 del 2005 (Norme per l'elezione del Presidente della giunta regionale e del Consiglio regionale)

CAMPANIA
Legge regionale n. 4 del 2009 (Legge elettorale)

LAZIO
Legge regionale n. 2 del 2005 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale) - attualmente in corso di modifica

MARCHE
Legge regionale n. 27 del 2004 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale come modificata dalla Legge regionale n. 5 del 2005)

PIEMONTE
Legge regionale n. 21 del 2009 (Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali)

PUGLIA
Legge regionale n. 2 del 2005 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

TOSCANA
Legge regionale n. 25 del 2004 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale come modificata dalla Legge regionale n. 50 del 2009)

UMBRIA
Legge regionale n. 2 del 2010 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI 2010

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI SEGGI PER PROVINCIA, CANDIDATI, FIRME DA RACCOGLIERE (sulla base del censimento 2001, considerando le nuove leggi)