Quando le investigazioni della polizia su un determinato reato non portano ad una soluzione chiara o si ha la necessità di difendersi da una accusa penale che si ritiene ingiusta, si possono avviare delle indagini difensive o preventive.
L’attività investigativa difensiva può essere compiuta non solo durante le indagini preliminari, bensì anche nell’eventualità che si instauri un procedimento penale e anche nelle sue fasi successive. Si parla in questo caso di indagini difensive preventive, che sono regolate dall’art. 391 novies C.p.p. Il privato cittadino potrà attivarsi e dare mandato per lo svolgimento di tale tipologia di indagini a prescindere dalla pendenza di un procedimento penale, potrà quindi attivarsi anche nel caso in cui non sia a conoscenza dell’avvio del procedimento e/o non sia ancora stato formalmente indagato, anche in mancanza quindi dell’informazione di garanzia.
Al fine di svolgere delle indagini preventive serve un apposito mandato scritto e autenticato dal mandante, anche ad opera dello stesso avvocato difensore, ai sensi dell’art. 39 disp. att. c.p.p. Questo mandato deve contenere la nomina del difensore e l’indicazione dei fatti ai quali l’indagine si riferisce. Questa precisazione ha il chiaro scopo di andare a circoscrivere il più possibile l’ambito oggettivo dell’indagine preventiva, limitandola ai soli fatti concretamente rilevanti ai fini dell’eventuale procedimento penale.
L’avvocato difensore potrà avvalersi della collaborazione di figure come sostituti, consulenti tecnici o investigatori privati per lo svolgimento delle attività, così come previste dall’art. 391-nonies del codice. La mancata menzione di questi soggetti nel citato articolo non determina un espresso divieto per l’avvocato di avvalersi dei collaboratori per lo svolgimento delle indagini difensive (ex art. 327-bis c.p.p.), dal momento che la norma attribuisce espressamente un potere investigativo preventivo solamente al dominus delle investigazioni, da cui però discende quello dei suoi “ausiliari”.
Come si svolgono le indagini preventive
Se si ritiene di doversi difendere o quantomeno di dover raccogliere informazioni utili alla propria difesa nel caso di un eventuale procedimento penale, per prima cosa sarà bene affidarsi alla consulenza di un avvocato.
Se lo riterrà necessario l’avvocato difensore potrà poi avvalersi di professionisti, come degli investigatori privati, formati nella raccolta di prove, utilizzabili poi all’occorrenza in tribunale.
La Legge 397/2000 sancisce come un investigatore privato incaricato da un avvocato difensore possa svolgere investigazioni nel contesto di un procedimento penale e ne definisce anche con precisione i limiti. Un investigatore potrà raccogliere prove con pedinamenti, appostamenti, raccolta di documentazione online, ecc.
Le tecniche investigative e gli strumenti utilizzabili sono molteplici e in continua e rapida evoluzione, ma sarà come ovvio fondamentale muoversi sempre nei confini della legge. Qualunque sia l’attività investigativa che si intende svolgere, bisognerà sempre attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal nostro codice di procedura penale, pena la non ammissibilità delle prove raccolte.
Nel nostro ordinamento l’affidamento dell’incarico da un investigatore privato è subordinato al conferimento dell’incarico dell’avvocato difensore. Il legislatore ha infatti ritenuto che solo l’avvocato sia titolato a svolgere indagini preventive, avvalendosi eventualmente di consulenti e risorse terze.
L’avvocato difensore dovrà comunque indicare, nel conferimento di incarico professionale all’investigatore, alcuni dati come: Il numero di tessera dell’Ordine; Il numero di licenza dell’investigatore privato; Il riferimento del procedimento penale; Gli elementi che giustificano le indagini e il termine presumibile della conclusione delle stesse. Nell’ambito delle indagini preventive le attività svolte dall’investigatore privato si focalizzano spesso sulla ricerca di testimoni e prove, per farlo potrà accedere alla scena del crimine o avvalersi di rilievi tecnici, come quelli planimetrici, fotografici o audiovisivi.
La cosa fondamentale sarà sempre eseguire tutte le attività investigative e scrupolosamente nei limiti consentiti dalla legge, solo così le indagini preventive potranno produrre prove utilizzabili e che si rivelino quindi concretamente utili.